Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, emana ogni anno un bando di gara, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.

 

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      3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
      4. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2010, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.